

I genitori di un minore hanno chiesto il risarcimento danni a un'azienda ospedaliera a seguito di invalidità permanente del 100% del figlio partorito, sostenendo un errore diagnostico dovuto alla mancata individuazione delle malformazioni presenti nel feto al momento dell'ecografia e la conseguente omessa informazione che aveva impedito di esercitare il diritto, riconosciuto alla madre dall'art. 6 della legge n. 194 del 1978, di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, con gravissime conseguenze per essi sul piano psichico e della qualità di vita.
Il Tribunale accoglieva la domanda del danno dei genitori e rigettava invece la domanda avanzata per conto del figlio.
La Corte di appello, invece, escludeva il diritto dei coniugi al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di chance.
Tuttavia riconosceva un minor danno derivante dalla compromissione del diritto dei genitori a essere informati della malformazione del nascituro per prepararsi, psicologicamente e materialmente, all'arrivo di un bambino menomato.
Fonte della notizia: Quotidiano Sanità.

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